Il contratto di apprendistato prevede, in tutte le sue forme (per il diploma professionale, professionalizzante e per l'alta formazione), un periodo di formazione.
Il contratto di apprendistato professionalizzante prevede una formazione annuale articolata in formazione di base - trasversale, e formazione tecnico - professionale e la cui durata viene sancita dai CCNL che avranno recepito il nuovo Testo Unico dell'Apprendistato.
Formazione formale e non formale
Per formazione formale si intende la formazione annuale di 120 ore che deve avere le seguenti caratteristiche:
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essere svolta in un ambiente organizzato e strutturato, ovvero presso un organismo di formazione, nel rispetto dei requisiti in materia di accreditamento di cui alla D.G.R. n° 808/04 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero tramite altri strumenti quali la formazione a distanza per quei moduli didattici che ne rendono possibile l’utilizzo;
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assistita da figure professionali competenti;
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esplicitamente progettata come apprendimento in termini di obiettivi, tempi e risorse;
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intenzionale dal punto di vista del soggetto che apprende;
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verificabile e certificabile con riguardo agli esiti.
Per formazione non formale si intende la formazione che viene svolta sul luogo di lavoro (training on the job) con l'affiancamento di un tutor aziendale.
Gli obiettivi e i contenuti della formazione, le modalità di svolgimento e gli strumenti didattici previsti, sono descritti nel PIANO FORMATIVO DELL'APPRENDISTA, un documento obbligatorio che è parte integrante del contratto di apprendistato.
Formazione interna e formazione esterna
Come specificato precedentemente la formazione formale deve svolgersi in un ambiente organizzato e strutturato, cioè un organismo di formazione, e deve essere svolta da personale qualificato.
Ci sono tuttavia casi in cui l'azienda può provvedere internamente alla formazione dei propri apprendisti, cioè nel caso in cui abbia capacità formativa formale espressa da:
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presenza di locali idonei alla formazione e non adibiti nè alle attività di vendita nè a quelle di produzione;
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disponga di personale interno qualificato per trasmettere all'apprendista le nozioni teoriche pratiche previste dal percorso formativo (docenti)
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disponga di attrezzature e macchinari idonei alla formazione.
Se il datore di lavoro dichiara falsamente di possedere capacità formativa interna, e di poter provvedere dunque autonomamente alla formazione dei propri apprendisti, in caso di accertamenti da parte degli Organi ispettivi preposti, la formazione sarà considerata non svolta.
In generale si parla di formazione esterna, anche quando il datore di lavoro si rivolge ad un organismo di formazione per realizzare i corsi presso la propria sede.
Obbligo di formazione e sanzioni
La formazione dell'apprendista è OBBLIGATORIA e la violazione del carattere formativo dell'apprendistato comporta per il datore di lavoro inadempiente il pagamento di una sanzione pecuniaria pari alla differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%.