Apprendistato FAQ
F.A.Q. Apprendistato
1) Quali aziende possono assumere apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante?
Risposta: Tutte le aziende del territorio nazionale che applichino Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro che abbiano acquisito la normativa sull'apprendistato professionalizzante (che al momento, ma ancora per poco, è la Legge Biagi). Ad oggi quasi tutti i CCNL hanno acquisito la suddetta normativa, salvo poche eccezioni (es.: cooperative sociali)
2) Chi può essere assunto con contratto di apprendistato professionalizzante?
Risposta: Giovani italiani o con permesso di soggiorno di età compresa tra i 18 e i 29 anni (30 anni non compiuti). Con la Legge Regionale 20/2012, La Regione Campania ha sancito la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante anche lavoratori in mobilità senza limiti di età e disoccupati di lunga durata (ai sensi della L. 407/90) fino a 32 anni.
3) Un'azienda quanti apprendisti può assumere?
Risposta: In numero pari al 100% delle maestranze qualificate. Es.: se un'azienda ha 10 dipendenti qualificati a tempo indeterminato, potrà assumere massimo 10 apprendisti. Diverso è il discorso per le ditte individuali o aziende senza dipendenti: in quel caso il datore di lavoro, pur non avendo maestranze qualificate in azienda, potrà assumere fino ad un massimo di 3 apprendisti. L'unica eccezione è rappresentata dalle aziende artigiane.
4) Quali sono i limiti di assunzione per le imprese artigiane?
Risposta:
2) Chi può essere assunto con contratto di apprendistato professionalizzante?
Risposta: Giovani italiani o con permesso di soggiorno di età compresa tra i 18 e i 29 anni (30 anni non compiuti). Con la Legge Regionale 20/2012, La Regione Campania ha sancito la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante anche lavoratori in mobilità senza limiti di età e disoccupati di lunga durata (ai sensi della L. 407/90) fino a 32 anni.
3) Un'azienda quanti apprendisti può assumere?
Risposta: In numero pari al 100% delle maestranze qualificate. Es.: se un'azienda ha 10 dipendenti qualificati a tempo indeterminato, potrà assumere massimo 10 apprendisti. Diverso è il discorso per le ditte individuali o aziende senza dipendenti: in quel caso il datore di lavoro, pur non avendo maestranze qualificate in azienda, potrà assumere fino ad un massimo di 3 apprendisti. L'unica eccezione è rappresentata dalle aziende artigiane.
4) Quali sono i limiti di assunzione per le imprese artigiane?
Risposta:
Per le imprese artigiane i limiti differiscono a seconda della dimensione e della tipologia dell'azienda (L. 8 agosto 1985, n. 443, art. 4):
- Imprese che non lavorano in serie: massimo 18 dipendenti compresi gli apprendisti che non devono superare le 9 unità (il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 22 a condizione che le unità in più siano apprendisti)
- Imprese che lavorano in serie con lavorazioni non del tutto automatizzate: massimo 9 dipendenti compresi gli apprendisti che non devono superare le 5 unità (il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 12 a condizione che le unità in più siano apprendisti)
- Imprese che lavorano nei settori della lavorazione artistica, tradizionale e dell’abbigliamento su misura: massimo 32 dipendenti compresi gli apprendisti che non devono superare le 16 unità (il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 40 a condizione che le unità in più siano apprendisti)
- Imprese edili: massimo 10 dipendenti compresi gli apprendisti che non devono superare le 5 unità (il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 14 a condizione che le unità in più siano apprendisti)
5) Qual'è attualmente la normativa che regolamenta l'apprendistato?
Risposta: E' il D. lgs. 176/2011, entrato in vigore il 25/10/2011. E' La Regione Campania ha recepito la nuova normativa nazionale con la Legge 20/2012. N. B.: la recente riforma del mercato del lavoro proposta dal Governo Monti sotto forma di disegno di legge, se approvata potrebbe comportare un'ulteriore modifica (più o meno sostanziale) alle disposizioni attualmente vigenti in materia di apprendistato.
6) Se al termine del periodo transitorio per l'entrata in vigore definitiva del nuovo Testo Unico le Regioni non avranno ancora adottato normative conformi alla nuova disciplina nazionale, cosa succede?
Risposta: In quelle Regioni verrà applicato quanto sancito esclusivamente dalla contrattazione collettiva nazionale
7) Ai vecchi contratti di apprendistato quale normativa si applica?
Risposta: La vecchia normativa (legge Biagi/Legge Treu), sia per ciò che concerne la durata sia per quanto riguarda i benefici economici
8) La nuova normativa sull'apprendistato si applica solo al settore privato o anche a quello pubblico?
Risposta: Ad entrambi. Attualmente si stanno elaborando le modalità di reclutamento (concorso pubblico) per l'assunzione di apprendisti anche nel settore della P. A.
9) Ai sensi del Nuovo Testo Unico (D. Lgs 176/2011) quanto deve durare un contratto di apprendistato?
Risposta: Di norma la durata è di 3 anni, ad eccezione delle assunzioni nel comparto dell'artigianato per le quali è possibile prevedere una durata superiore di 5 anni.
10) A livello di benefici economici, cosa è cambiato con l'introduzione del nuovo Testo Unico?
Risposta: Il nuovo Testo Unico conferma le agevolazioni retributive già previste dalla vecchia normativa: l'azienda può beneficiare dei suddetti sgravi che sussistono fino all’anno successivo alla prosecuzione dell’apprendistato come ordinario rapporto subordinato a tempo indeterminato
11) Esistono ulteriori benefici applicabili a casi particolari?
Risposta: Sì. La Legge di Stabilità 2012 stabilisce ulteriori incentivi economici per le micro imprese. Per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di contratto. Per gli anni di apprendistato successivi al 3° se previsti (vedi Testo Unico dell'apprendistato - D. Lgs 167 del 2011) la Legge di Stabilità prevede comunque l’aliquota contributiva agevolata pari al 10% della retribuzione imponibile; l’aliquota contributiva, quindi, continuerà ad essere vantaggiosa per il datore di lavoro. Resta inteso che ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2011 continuano ad applicarsi le ordinarie aliquote contributive sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali (art. 1, co. 773, L. 27.12.2006, n. 296):
- 1,5% per il primo anno;
- 3% per il secondo anno;
- 10% per il terzo anno.
12) Gli apprendisti possono accedere agli ammortizzatori sociali?
Risposta: No, anche se la normativa anticrisi ha stabilito che, in presenza di determinati requisiti, anche gli apprendisti possono fruire di trattamenti in deroga. In Regione Campania è possibile assumere con contratto di apprendistato anche i lavoratori in mobilità senza limiti di età.
13) La nuova normativa sull'apprendistato contempla l'apprendistato stagionale?
Risposta: Sì. L’apprendistato stagionale è una forma di apprendistato a tempo determinato prevista per le aziende caratterizzate da attività stagionali e cicliche, quali (cfr. decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963):
- attività turistiche;
- attività agricole;
- attività di lavorazione delle materie prime connesse ad attività agricole anche esse stagionali.
E' possibile articolare l'apprendistato in più stagioni, a condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti sia compreso in un periodo complessivo di 48 mesi consecutivi di calendario.
Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo di cui ai commi precedenti si determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.
14) Nella disciplina della formazione in apprendistato, se la contrattazione collettiva è difforme dalla normativa regionale, cosa prevale?
Risposta: la normativa regionale, come già stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 176/2010, con la quale è stato abrogato, appunto perchè incostituzionale, il comma 5 ter dell'art. 49 del D. Lgs 276/2003, che stabiliva che, in caso di formazione "esclusivamente aziendale", la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato fosse rimandata ai CCNL e non più alle Regioni.
Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo di cui ai commi precedenti si determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.
14) Nella disciplina della formazione in apprendistato, se la contrattazione collettiva è difforme dalla normativa regionale, cosa prevale?
Risposta: la normativa regionale, come già stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 176/2010, con la quale è stato abrogato, appunto perchè incostituzionale, il comma 5 ter dell'art. 49 del D. Lgs 276/2003, che stabiliva che, in caso di formazione "esclusivamente aziendale", la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato fosse rimandata ai CCNL e non più alle Regioni.